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Ordinanza — n. 26369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ALBERTO nato a NAPOLI il 08/02/1961 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da FIORENTINO ALBERTO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 13505/05 del Tribunale di Milano del 16/12/2005, irrevocabile il 17/5/2008, reato organizzazione e promozione organizzazione finalizzata all'evasione della disciplina Iva commessa in Lombardia ed Emilia Romagna tra il 1995 e il 2002; sent Corte Assise di Milano del 20/2/2006, irrevocabile il 13/6/2006, 416 bis commesso a Milano dal 1980 al 1996; 2645/16 Gip Tribunale di Milano del 28/9/2016, irrevocabile il 16/1/2020, estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari crimine organizzato criminalità persistente reati economici reiterazione di reati penali reati connessi

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ALBERTO nato a NAPOLI il 08/02/1961 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da FIORENTINO ALBERTO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 13505/05 del Tribunale di Milano del 16/12/2005, irrevocabile il 17/5/2008, reato organizzazione e promozione organizzazione finalizzata all'evasione della disciplina Iva commessa in Lombardia ed Emilia Romagna tra il 1995 e il 2002; sent Corte Assise di Milano del 20/2/2006, irrevocabile il 13/6/2006, 416 bis commesso a Milano dal 1980 al 1996; 2645/16 Gip Tribunale di Milano del 28/9/2016, irrevocabile il 16/1/2020, estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015;

Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando, da una parte, che la richiesta era stata oggetto di precedenti istanze che erano state rigettate e, dall'altra, rilevando che tra i fatti era decorso un lunghissimo lasso di tempo imponeva di escludere che i fatti fossero riferibili a un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non avrebbe considerato che l'attività iniziale era proseguita anche in epoca successiva in quanto tutti i fatti si inserirebbero in un contesto caratterizzato dall'appartenenza alla cosca Magnone e, quanto alle precedenti istanze, poi, la difesa rileva che dalle sentenze prodotte sarebbero desumibili degli elementi di novità;

Rilevato\al giudice dell'esecuzione, pure non volendo considerare l'esistenza di precedenti provvedimenti relativi alla medesima richiesta, ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sull'eterogeneità dei reati e, soprattutto, sul fatto che tra questi risulta una enorme distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, che dovrebbe risalire addirittura al 1980 (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm