Ordinanza — n. 26368/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA VINCENZO nato a NAPOLI il 09/02/1952 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da GUIDA VINCENZO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 13505/05 del Tribunale di Milano del 16/12/2005, irrevocabile il 17/5/2008, reato organizzazione e promozione organizzazione finalizzata all'evasione della disciplina Iva commessa in Lombardia ed Emilia Romagna tra il 1995 e il 2002; 2645/16 Gip Tribunale di Milano del 28/9/2016, irrevocabile il 16/1/2020, estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA VINCENZO nato a NAPOLI il 09/02/1952 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da GUIDA VINCENZO di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 13505/05 del Tribunale di Milano del 16/12/2005, irrevocabile il 17/5/2008, reato organizzazione e promozione organizzazione finalizzata all'evasione della disciplina Iva commessa in Lombardia ed Emilia Romagna tra il 1995 e il 2002; 2645/16 Gip Tribunale di Milano del 28/9/2016, irrevocabile il 16/1/2020, estorsione, autoriciclaggio, usura ed esercizio abusivo del credito commessi in Milano, Ungheria e Svizzera in epoca anteriore e prossima al gennaio 2014 e fino al novembre 2015;
Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando, da una parte, che questa era stata oggetto di precedenti istanze che erano state rigettate e, dall'altra, rilevando che tra i fatti era decorso un lunghissimo lasso di tempo tale da escludere che i fatti fossero riferibili a un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non 4 avrebbe considerato che l'attività iniziale era proseguita anche in epoca successiva,così che tutti i fatti si inserirebbero in un contesto caratterizzato dall'appartenenza alla cosca Magnone; quanto alle precedenti istanze, poi, la difesa rileva che dalle sentenze ora prodotte sarebbero desumibili degli elementi di novità;
Rilevato che il giudice dell'esecuzione, pure non volendo considerare l'esistenza di precedenti provvedimenti relativi alla medesima richiesta, ha coerentemente e correttamente fondato il proprio giudizio sull'eterogeneità dei reati e, soprattutto, sul fatto che tra questi risulta una enorme distanza temporale, elemento questo che esclude in termini radicali e assoluti l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme