Ordinanza — n. 26362/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO ANTONIO SILVERIO nato a FORMIA il 16/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da DI VITO ANTONIO SILVERIO di riconoscere la continuazione tra i reati di cui agli articoli: 337 e 341 cod. pen (sent. 100/2016 Trib. Cassino, definitiva 1'11/10/2016); 614 c. 1 cod. pen. (sent. 28/2011,11-rib Gaeta definitiva il 20/1/2017); 186, c. 7, D.Lvo 285/1992 (sent 622/2018 Trib.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da DI VITO ANTONIO SILVERIO di riconoscere la continuazione tra i reati di cui agli articoli: 337 e 341 cod. pen (sent. 100/2016 Trib. Cassino, definitiva 1'11/10/2016); 614 c. 1 cod. pen. (sent. 28/2011,11-rib Gaeta definitiva il 20/1/2017); 186, c. 7, D.Lvo 285/1992 (sent 622/2018 Trib.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO ANTONIO SILVERIO nato a FORMIA il 16/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da DI VITO ANTONIO SILVERIO di riconoscere la continuazione tra i reati di cui agli articoli: 337 e 341 cod. pen (sent. 100/2016 Trib. Cassino, definitiva 1'11/10/2016); 614 c. 1 cod. pen. (sent. 28/2011,11-rib Gaeta definitiva il 20/1/2017); 186, c. 7, D.Lvo 285/1992 (sent 622/2018 Trib.
Cassino definitiva il 10/9/2018), evidenziando la mancanza di omogeneità tra i fatti e la distanza temporale; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il medesimo disegno criminoso sarebbe dimostrato dalle necessità derivanti dallo stato di alcoldipendenza del condannato; RilevatoI1 giudice dell'esecuzione ha reso una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sostanziale disomogeneità dei reati, commessi in luoghi diversi e a grande distanza temporale, evidenziando che ciò risulta essere significativo di uno stile di vita piuttosto che di un medesimo disegno criminoso e così si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 e, quanto all'alcol dipendenza. Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022, Riviera, Rv. 283779 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos