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Ordinanza — n. 26359/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26359/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26359/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINANTE MICHELE nato a BARI il 15/06/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a SINANTE MICHELE, in quanto il condannato si sarebbe sottratto a ogni forma di verifica da parte dell'UEPE e avrebbe disertato gli impegni assunti; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla personalità del ricorrente, ai precedenti minimi e ininfluenti, alla continuità comunque avuta nel lavoro come operaio specializzato e alle difficoltà avute a dare conto dello stesso all'UEPE e a contattare gli operatori dell'UEPE, così anche il parroco di Modugno che ha datoSua disponibilità per attività di volontariato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26359/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa provvedimenti d'integrazione professionale lavoro del detenuto disoccupazione dei lavoratori migranti disdetta in periodo di prova incapacità lavorativa psichiatrica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINANTE MICHELE nato a BARI il 15/06/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a SINANTE MICHELE, in quanto il condannato si sarebbe sottratto a ogni forma di verifica da parte dell'UEPE e avrebbe disertato gli impegni assunti; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla personalità del ricorrente, ai precedenti minimi e ininfluenti, alla continuità comunque avuta nel lavoro come operaio specializzato e alle difficoltà avute a dare conto dello stesso all'UEPE e a contattare gli operatori dell'UEPE, così anche il parroco di Modugno che ha datoSua disponibilità per attività di volontariato;

Rilevato che nel secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordina alla revoca disposta ex tunc; Rilevato che in data 9/2/2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa ha comunicato che il ricorrente è in regime di detenzione domiciliare in quanto incompatibile con il regime carcerario e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il Tribunale, con riferimento a entrambi i punti oggetto di censura, ha dato conto degli elementi posti a fondamento della decisione e ha evidenziato le ragioni per le quali è addivenuto alle rispettive conclusioni e dalla motivazione non risulta alcuna evidente illogicità così che la stessa non è sindacabile in questa sede;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.