Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26357/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26357/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26357/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN FRANCESCO nato a VERCELLI il 04/01/1984 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da LAGAREN FRANCESCO di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna per furto, ricettazione e uso carte di credito, fatti del 2012, 2014 e 2015;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26357/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che i fatti, benché omogenei, sono stati commessi in tre comuni diversi, due regioni diverse e comunque in tempi lontani, almeno un anno, e che il condannato non ha allegato ulteriori elementi per dimostrare l'unicità del disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione con particolare riferimento al ritenuto obbligo di allegare elementi sui quali fondare la continuazione; Rilevato che il giudice si è conformato alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazioni uniche e continuate altri reati truffa in materia di credito usurpazione d'identità documenti d'identità concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN FRANCESCO nato a VERCELLI il 04/01/1984 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da LAGAREN FRANCESCO di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna per furto, ricettazione e uso carte di credito, fatti del 2012, 2014 e 2015;

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che i fatti, benché omogenei, sono stati commessi in tre comuni diversi, due regioni diverse e comunque in tempi lontani, almeno un anno, e che il condannato non ha allegato ulteriori elementi per dimostrare l'unicità del disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione con particolare riferimento al ritenuto obbligo di allegare elementi sui quali fondare la continuazione; Rilevato che il giudice si è conformato alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e che, con i riferimenti al tempo intercorso e alla distanza tra i luoghi di commissione, ha correttamente e adeguatamente motivato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C