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Ordinanza — n. 26356/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26356/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMBULLA JETIMIR nato il 25/03/1989 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a KUMBULLA JETIMIR, in quanto questo avrebbe incontrato un soggetto poi risultato indagato per detenzione di stupefacenti e che sarebbero stati accertati diversi contatti di pochi minuti con consegna di qualcosa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26356/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza corrispondenza con il difensore sospensione dell'istruzione condizioni della detenzione preventiva facoltà di astenersi dal testimoniare vizio del consenso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMBULLA JETIMIR nato il 25/03/1989 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a KUMBULLA JETIMIR, in quanto questo avrebbe incontrato un soggetto poi risultato indagato per detenzione di stupefacenti e che sarebbero stati accertati diversi contatti di pochi minuti con consegna di qualcosa;

Rilevato che con il ricorso si denunciano l'illogicità del provvedimento in quanto questo sarebbe fondato su di un "comportamento opaco" laddove in precedenza l'andamento dell'APSS era regolare, la violazione del criterio decisorio 533 cod. proc. pen. e del diritto al silenzio del condannato; Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento ai plurimi incontri avvenuti e alle modalità significativa dell'illiceità degli stessi, ha dato adeguato e coerente conto della conclusione cui è pervenuto, applicando correttamente il criterio decisorio previsto per il procedimento;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così