Ordinanza — n. 26355/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di TrAi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art.671 cod. proc. pen. da MELIA MYKOLA di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 928/2018 Trib. Termini Imerese del 13/7/2018, irrevocabile il 28/1/2020, ricettazione commessa il 12/3/2016; 4824/16 del Tribunale di Palermo del 29/9/2016, irrevocabile il 17/1/2017, rapina impropria commessa il 22/9/2016; 1567/2016 del Tribunale di Termini Imerese del 21/11/2016, irrevocabile il 15/2/2017, tentato furto commesso il 18/6/2016; 431/2018 Tribunale di Trapani del 28/3/2018, irrevocabile il 2/12/2020, tentato furto commesso il 19/12/2017; 1055/2019 Tribunale di Trapani del 4/7/2019, irrevocabile il 2/12/2020, ricettazione commessa 1'8/7/2016; 809/2018 Tribunale di Trapani del 19/6/2018, irrevocabile il 3/6/2021 reato art. 75, co.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26355/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di TrAi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art.671 cod. proc. pen. da MELIA MYKOLA di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: 928/2018 Trib. Termini Imerese del 13/7/2018, irrevocabile il 28/1/2020, ricettazione commessa il 12/3/2016; 4824/16 del Tribunale di Palermo del 29/9/2016, irrevocabile il 17/1/2017, rapina impropria commessa il 22/9/2016; 1567/2016 del Tribunale di Termini Imerese del 21/11/2016, irrevocabile il 15/2/2017, tentato furto commesso il 18/6/2016; 431/2018 Tribunale di Trapani del 28/3/2018, irrevocabile il 2/12/2020, tentato furto commesso il 19/12/2017; 1055/2019 Tribunale di Trapani del 4/7/2019, irrevocabile il 2/12/2020, ricettazione commessa 1'8/7/2016; 809/2018 Tribunale di Trapani del 19/6/2018, irrevocabile il 3/6/2021 reato art. 75, co.
DLGS 159/2011, commesso il 7/3/2017; 1968/2019 del Tribunale di Trapani del 8/7/2019, irrevocabile il 21/12/2021, ricettazione comma secondo commessa: il 30/7/2016; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando come anche la parziale omogeneità dei reati e pure una qualche contiguità temporale non evidenziano comunque l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia che la motivazione sarebbe illogica in quanto non terrebbe conto della sostanziale se non totale omogeneità dei reati e della vicinanza temporale delle date di commissione degli stessi;
Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha tenuto in considerazione sia l'omogeneità dei reati che la breve distanza di tempo che esisteva tra la commissione di alcuni di questi e ha comunque fornito una motivazione articolata e coerente delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm