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Ordinanza — n. 26156/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits issues and improper attack on sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a lower court's decision regarding the applicability of Article 131-bis of the Penal Code and the determination of the punitive sentence. The court ruled that the first ground involved issues already fully examined and rejected by the trial judge, while the second ground improperly targeted the sentencing discretion which was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates arguments already decided by the court of first instance or if it attacks the determination of the punitive sentence without violating the principles of equality or proportionality.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 131-bis Penal Code Sentencing discretion review Repetition of merits issues Article 616 Code of Criminal Procedure motivo legale d'esclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 17/08/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; _ / letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Rizzotto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché risposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'alt 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità mentre il secondo attinge la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso il 19 maggio 2023.