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Ordinanza — n. 26155/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26155/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE DOMENICO nato a BENEVENTO il 11/05/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interescquse di Domenico Franzese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza è manifestamente infondato perché denunzia un asserito vizio ex art 606, comma 1, lettera D) all'evidenza smentito dal tenore della-,decisione impugnata nella quale si dà atto della acquisizione, in primo grado, del supporto contenente le immagini rivendicate dalla difesa a sostegno del proprio assunto e della conseguente visione delle stesse da parte del giudicante, attestata dalla puntuale indicazione dei frame destinati a smentire la ricostruzione difensiva, senza che siffatta ultima valutazione risulti adeguatamente superata dalla genericità dei rilievi difensivi, esposti in appello e altrettanto inadeguatamente replicati in questa sede, senza che assuma rilievo alcuno la avvenuta visione delle immagini siccome operata nella camera di consiglio e non nel contraddittorio delle parti una volta che il decidnte abbia dato puntuale e logico riscontro della valutazione del relativo dato (Sez. 5, n. 7015 de/ 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278803); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 7015 de/ 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278803); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove potere di cognizione censura costituzionale impatto visivo diritto alla propria immagine carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
278803); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE DOMENICO nato a BENEVENTO il 11/05/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interescquse di Domenico Franzese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza è manifestamente infondato perché denunzia un asserito vizio ex art 606, comma 1, lettera D) all'evidenza smentito dal tenore della-,decisione impugnata nella quale si dà atto della acquisizione, in primo grado, del supporto contenente le immagini rivendicate dalla difesa a sostegno del proprio assunto e della conseguente visione delle stesse da parte del giudicante, attestata dalla puntuale indicazione dei frame destinati a smentire la ricostruzione difensiva, senza che siffatta ultima valutazione risulti adeguatamente superata dalla genericità dei rilievi difensivi, esposti in appello e altrettanto inadeguatamente replicati in questa sede, senza che assuma rilievo alcuno la avvenuta visione delle immagini siccome operata nella camera di consiglio e non nel contraddittorio delle parti una volta che il decidnte abbia dato puntuale e logico riscontro della valutazione del relativo dato (Sez. 5, n. 7015 de/ 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278803); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inlammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso il 19 maggio 2