Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26154/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26154/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARNERA SAVERIO nato a FOGGIA il 18/12/1968 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Saverio Giarnera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i due motivi proposti sono del tutto eccentrici rispetto alla regiudicanda perchè all'evidenza diretti a contrastare altra statuizione e non quella impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivo d'espulsione motivi che possono invocarsi motivi validi verosimiglianza dei motivi d'asilo invocazione di motivi legali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARNERA SAVERIO nato a FOGGIA il 18/12/1968 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Saverio Giarnera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i due motivi proposti sono del tutto eccentrici rispetto alla regiudicanda perchè all'evidenza diretti a contrastare altra statuizione e non quella impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso il 19 maggio 2023.