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Ordinanza — n. 26153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/07/1981 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Ruggeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone un unico motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/07/1981 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Ruggeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone un unico motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso il 19 maggio 2023.