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Ordinanza — n. 26152/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of argumentation as lower court reasoning was sufficient and coherent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Coppola's appeal inadmissible due to a generic complaint regarding the adequacy of the lower court's argumentation. The appellant argued the decision lacked sufficient reasoning, but the court found the appellate judgment contained a linear, coherent logic and an exhaustive examination of the procedural data and grounds for appeal. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it merely generically complains about the inadequacy of the lower court's reasoning without specific grounds, when the decision is demonstrably motivated with logical coherence and a thorough review of the contested facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of argumentation Code of Criminal Procedure sufficient lower court reasoning procedural costs and fine allegazione motivata motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/02/1980 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Coppola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta genericamente l'inadeguatezza argomentativa della decisione gravata comunque smentita dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e dei motivi di gravame rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso il 19 maggio 2023.