Ordinanza — n. 26149/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/11/1976 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Campanile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quello legato alla mancata applicazione del 131 bis si lega ad una richiesta non prospettata in precedenza e comunque articolata senza indicare le ragioni utili a sostenerla; analogamente, quello afferente alla recidiva si lega a una doglianza non prospettata con l'appello; quello afferente al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondato perchè la sentenza appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; quello riguardante l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello è manifestamente inconferente ( l'evasione contestata è del 20 febbraio 2017 mentre la sentenza gravata è stata resa 1'8 marzo 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/11/1976 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Campanile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quello legato alla mancata applicazione del 131 bis si lega ad una richiesta non prospettata in precedenza e comunque articolata senza indicare le ragioni utili a sostenerla; analogamente, quello afferente alla recidiva si lega a una doglianza non prospettata con l'appello; quello afferente al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondato perchè la sentenza appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; quello riguardante l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello è manifestamente inconferente ( l'evasione contestata è del 20 febbraio 2017 mentre la sentenza gravata è stata resa 1'8 marzo 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 20