Ordinanza — n. 26148/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM BABACAR nato il 27/09/1982 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Babacar Thiam deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM BABACAR nato il 27/09/1982 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Babacar Thiam deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM BABACAR nato il 27/09/1982 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Babacar Thiam deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensione.
Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha non incongruamente valorizzato (a) il precedente a carico del ricorrente e (b) l'assenza di segnali di resipiscenza (cfr. p. 2 della sentenza), ritenendoli ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 maggio