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Ordinanza — n. 26147/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26147/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26147/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIANI TOMMASO nato a BITONTO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Andriani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità per la resistenza contestata (si veda il punto 6 della motivazione) sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( si veda il punto 8, ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26147/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amnne Così deciso il 19 maggio 2023.

Parole chiave

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censura costituzionale ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale impedimento di un atto dell'autorità difesa d'ufficio rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIANI TOMMASO nato a BITONTO il 15/07/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Andriani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità per la resistenza contestata (si veda il punto 6 della motivazione) sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( si veda il punto 8, ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amnne Così deciso il 19 maggio 2023.