Ordinanza — n. 26146/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO ANTONINO nato a CORLEONE il 16/04/1955 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Lì letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Ippolito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla asserita non imputabilità del ricorrente, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, primo capoverso), stigmatizzando, peraltro, la genericità dell'asserto difensivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO ANTONINO nato a CORLEONE il 16/04/1955 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Lì letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Ippolito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla asserita non imputabilità del ricorrente, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, primo capoverso), stigmatizzando, peraltro, la genericità dell'asserto difensivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.