Ordinanza — n. 26145/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 10/10/1950 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Randazzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni acquisite; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti, diretti a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 54 cp ( alla luce della lineare ricostruzione del fatto espressa alla pagina 2, dal secondo capoverso), della esimente di cui all'art 131 bis cp ( considerata l'intensità del dolo prospettata quale fattore ostativo con motivazione puntuale e logica), nonchè alla ritenuta non possibilità di sostituire la pena irrogata con la liberta controllata ( alla luce del giudizio prognostico reso con argomentare puntuale e immune da incongruenze, in quanto tale non censurabile in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 10/10/1950 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Randazzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni acquisite; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti, diretti a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 54 cp ( alla luce della lineare ricostruzione del fatto espressa alla pagina 2, dal secondo capoverso), della esimente di cui all'art 131 bis cp ( considerata l'intensità del dolo prospettata quale fattore ostativo con motivazione puntuale e logica), nonchè alla ritenuta non possibilità di sostituire la pena irrogata con la liberta controllata ( alla luce del giudizio prognostico reso con argomentare puntuale e immune da incongruenze, in quanto tale non censurabile in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.