Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and already examined issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Nappa inadmissible, ordering him to pay court costs. The court ruled that the appeal relied on grounds not permitted by law and sought to re-examine issues already thoroughly analyzed and rejected by the lower court regarding passive resistance and recidivism. Consequently, the original judgment was upheld as sufficiently motivated and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law or if it seeks to re-examine issues already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPA MIRKO nato a PALERMO il 25/11/1996 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 1. letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Nappa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti, diretti a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla configurabilità della resistenza ex art 337 ascritta al ricorrente ( dovendosi escludere, alla luce di una logica disamina delle emergenze in fatto che la condotta in contestazione abbia assunto le connotazioni della mra resistenza passiva); alla ritenuta recidiva (confermata alla luce di una compiuta valutazione della maggiore riprovevolezza del fatto, indice della accresciuta pericolosità del ricorrente, alla luce del precedente all'uopo espressamente valorizzato), alla misura della pena, risultando la sentenza impugnata , anche sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 202