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Ordinanza — n. 26143/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and improper review of first-instance facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Barile's appeal inadmissible, ordering him to pay costs. The court found the first ground lacked novelty because it merely repeated first-instance evaluations regarding the defendant's refusal to perform a program, which were immediately appealable. The second ground was rejected as the merits were already adequately examined by the lower court on the issue of intentional crime under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 464 octies c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on evaluations already made by the first-instance judge that do not constitute new grounds for review, or if it re-examines merits already sufficiently addressed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review Article 464 octies Article 616 procedure Article 131-bis Penal Code immediate appealability lack of novelty procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 464 octies c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE ERNESTO nato a FROSINONE il 19/04/1981 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ernesto Barile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo, attinge la valutazioni spese nel confermare la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della massa alla prova disposta dal primo giudice ai sensi dell'art. 464 octies cpp, ( valutazioni) che oltre a non meritare alcuna censura ( perché coerentemente dirette a mettere in evidenza l'inerzia del prevenuto nel dare esecuzione al programma elaborato Dall'Uepe a conferma del suo sostanziale rifiuto alla prestazione programmata), non potevano neppure costituire motivo di appello ( in uno alla sentenza di primo grado) attesa l'immediata impugnabilità in cassazione del relativo provvedimento, altrimenti irrevocabile, mentre, in relazione al secondo motivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'alt 131 bis cp facendo coerentemente leva sull' intensità del dolo quale fattore ritenuto ostativo alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio