Ordinanza — n. 26142/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRELLA FRANCESCO PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Matrella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette sia nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ari 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta quale fattore ritenuto ostativo alla causa di non punibilità in questione ( e ciò a tacere della abitualità ostativa resa evidente dalle quattro condanne per evasione comunque riportate dalla sentenza), sia con riguardo alla maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti dell'imputato nel fondare, coerentemente, la reiezione del motivo di appello sulla recidiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26142/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRELLA FRANCESCO PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Matrella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette sia nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ari 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta quale fattore ritenuto ostativo alla causa di non punibilità in questione ( e ciò a tacere della abitualità ostativa resa evidente dalle quattro condanne per evasione comunque riportate dalla sentenza), sia con riguardo alla maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti dell'imputato nel fondare, coerentemente, la reiezione del motivo di appello sulla recidiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso il 19 maggio 202