Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by lower court on Article 131-bis CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Suvac Ionut Razvan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the arguments regarding Article 131-bis of the Penal Code, finding the defendant's conduct and intent insufficient for non-punishment. The Supreme Court ruled that since these substantive issues were adequately addressed and dismissed by the appellate court, the current appeal constitutes a repetition of already decided points, rendering it inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it repeats arguments already fully examined and rejected by the court of first instance, as the lower court's reasoning on the specific conduct and intent renders the evaluation of non-punishment extraneous to reviewable defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUVAC IONUT RAZVAN nato 11 17/12/1999 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Suvac Ionut Razvan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; • ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ad 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta e sulla intensità del dolo quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.