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Ordinanza — n. 26139/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because recidiva extends the limitation period beyond the contested judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Ferrante inadmissible due to a manifestly unfounded claim regarding the limitation period. Ferrante argued that the limitation for the crime committed in Palermo on December 7, 2012, expired before the contested appellate judgment of December 7, 2021. The court rejected this, noting that the limitation period must be calculated accounting for the alleged infra-quinquennial recidiva, which extends the deadline to March 7, 2004, rendering the appeal time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The limitation period for a crime is extended when infra-quinquennial recidiva is established, preventing the limitation from expiring prior to a judgment rendered after the extended deadline.

Parole chiave

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criminal limitation period infra-quinquennial recidiva appellate judgment date manifestly unfounded appeal Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione restituzione del termine inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE RAFFAELE nato a PALERMO il 21/09/1974 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Raffaele Ferrante deduce la violazione di legge, in quanto il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Palermo, in data 7 dicembre 2012, si sarebbe perfezionato in data e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata (in data 7 dicembre 2021) e ha ribadito tale censura con memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale;

Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della recidiva infraquinquennale contestata e ritenuta sussistente e scadrà il 7 marzo 2004; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio