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Ordinanza — n. 26138/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for contesting sentencing determinations raised for the first time generically.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Burgio's appeal inadmissible regarding the determination of punitive treatment. The appellant contested the sentencing decision for the first time in this instance with generic arguments, while the lower court's ruling was deemed sufficiently motivated and free from logical flaws. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals concerning the determination of punitive treatment are inadmissible if raised for the first time in a generic manner, as such challenges must be specific and timely to avoid undermining the finality of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment first instance contest generic arguments procedural costs attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 05/05/1970 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Burgio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo, contestato per la prima volta in questa sede, comunque in modo del tutto generico nonché alla mancata applicazione delle generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tala da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso il 19 maggio 2023.