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Ordinanza — n. 26135/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical engagement with lower court's reasoning on criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the objective and subjective elements of the alleged crime and misapplied sentencing guidelines. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced previous criticisms without critically engaging with the specific reasoning regarding the link between threats and official acts, and because the sentencing discretion falls within the trial judge's authority.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not critically engage with the reasoning of the judgment under review or if they seek a new evaluation of the sentence's appropriateness, which lies within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of critical engagement sentencing discretion criminal procedure Court of Cassation minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che Vincenzo Colucci, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, del delitto contestato, in quanto l'opposizione sarebbe intervenuta dopo che i verbalizzanti avevano compiuto l'atto del proprio ufficio;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 337 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che Vincenzo Colucci, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, del delitto contestato, in quanto l'opposizione sarebbe intervenuta dopo che i verbalizzanti avevano compiuto l'atto del proprio ufficio;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 13/03/1966 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; I. OSSERVA Ritenuto che Vincenzo Colucci, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, del delitto contestato, in quanto l'opposizione sarebbe intervenuta dopo che i verbalizzanti avevano compiuto l'atto del proprio ufficio;

Rilevato che il motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata (e, segnatamente, con l'articolato apprezzamento, a pag. 2 della sentenza impugnata, in relazione alla stretta relazione sussistente tra le minacce proferite dall'imputato e l'attività dei pubblici ufficiali), limitandosi, invero, ad esprimere un mero dissenso dalla stessa; Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo, censura il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al diniego relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza;

Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis