Cassation court dismisses appeal as inadmissible for five criminal charges due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Anthony Manfredi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings regarding joint criminal conduct, insults to public officials, sentencing leniency, and prescription periods. The court rejected all five grounds as manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly identified mutual assistance among defendants, the public nature of the insults, the lack of remorse, and the extended prescription timeline due to recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, 341-bis, 99 cod. pen.; Art. 360, n. 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the appellate court has already congruently established the relevant facts and legal basis for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDI ANTHONY nato a MILANO il 09/07/1990 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Anthony Mkredi, relativo alla violazione di legge e al vizio di omessa motivazione relativamente alla condotta rilevante reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod, pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che gli imputati «si spalleggiavano» e, dunque, si aiutavano reciprocamente nella commissione dei reati contestati;
Rilevato che anche il motivo proposto, relativo alla violazione di legge in ordine al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che le espressioni oltraggiose sono state proferite alla presenza non solo degli operanti, ma anche dei viaggiatori; Considerato che manifestamente infondati sono il terzo e il quarto motivo, relativi alla carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i plurimi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi o, comunque, di elementi di ravvedimento;
Rilevato, da ultimo, che il quinto motivo di ricorso, relativo all'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 2 cod. pen. contestata all'imputato e ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata comporta che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo 1) decorre il 21 novembre 2024 e al 21 agosto 2022 (e, dunque, dopo la sentenza impugnata) per il delitto di cui al capo 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso