Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding a specific crime and failed to grant a non-prosecution cause. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced previous criticisms without critically engaging with the specific reasons given by the Court of Appeal for excluding the non-prosecution cause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388, comma 3, c.p.; Art. 131 bis, c.p.; Art. 360, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed do not critically compare with the contested decision's reasoning but merely express dissent or are too general to address the specific arguments used by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIATTI ALESSANDRO nato a PITIGLIANO il 06/02/1979 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Chiatti Alessandro deduce, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 388, terzo comma, cod. 'pen. e, con il secondo, la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo proposto, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, limitandosi ad esprimere un mero dissenso dallo stesso; Rilevato che il secondo motivo è aspecifico, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggi