Ordinanza — n. 26130/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBASTIANI DIEGO nato a LUCCA il 10/01/1981 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Giambastiani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni acquisite; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura, legati alla individuazione del prevenuto, già adeguatamente vagliati e disattesi con, puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito mentre, per altro verso, introduce un tema, quello della rivendicata non punibilità del fatto ai sensi dell'art 131 bis cp non prospettato con l'appello e legato a verifiche in fatto estranee allo scrutinio proprio del giudizio di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26130/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen d . Così deciso il 19 maggio 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBASTIANI DIEGO nato a LUCCA il 10/01/1981 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Giambastiani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni acquisite; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura, legati alla individuazione del prevenuto, già adeguatamente vagliati e disattesi con, puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito mentre, per altro verso, introduce un tema, quello della rivendicata non punibilità del fatto ai sensi dell'art 131 bis cp non prospettato con l'appello e legato a verifiche in fatto estranee allo scrutinio proprio del giudizio di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen d . Così deciso il 19 maggio 2023.