Ordinanza — n. 26128/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOROGIEVA COURAGE (CUI : 050WQS6) nato il 27/03/1996 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Courage Omorogieva, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 26128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOROGIEVA COURAGE (CUI : 050WQS6) nato il 27/03/1996 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Courage Omorogieva, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Considerato, che tale motivo si risolve in un non consentito esame di merito della regiudicanda in sede di legittimità; Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata integrazione della causa di non punibilità alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, anche in quanto l'imputato era armato di un coltello; Rilevato che, il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena è aspecifico in quanto non si confronta con il rilievo della Corte di appello che la condotta dell'imputato è stata posta in essere mentre lo stesso era sottoposto a misura coercitiva, rimasta sistematicamente violata, e che lo stesso era armato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19