Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Anthony Ahmetovic inadmissible due to the manifestly unfounded claim of insufficient motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances. The Court of Appeal had already provided adequate reasoning, noting the opportunistic nature of the defendant's confession and explaining why specific elements were not considered. The Court affirmed that judges need only justify the exercise of their discretionary power by citing the most relevant reasons against mitigation, rendering the lower court's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 2; The court is not required to consider all elements proposed by the accused when denying generic mitigating circumstances, provided it explains and justifies the use of discretionary power by indicating the reasons that are not conducive to granting them and the circumstances deemed of predominant weight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ENTONY nato a RIMINI il 15/03/1995 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Entony Ahmetovic deduce la carenza di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensione, rilevando il carattere puramente opportunistico della confessione resa;
Ritenuto, inoltre, per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19