Ordinanza — n. 26124/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERAGOSTINO MICHELE nato a PESCARA il 03/03/1984 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Michele Pieragostino, deduce, congiuntamente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il vizio di violazione di legge in ordine ai criteri di valutazione della prova nel processo penale; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile in quanto che le censure proposte si risolvono un non consentito riesame del merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERAGOSTINO MICHELE nato a PESCARA il 03/03/1984 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Michele Pieragostino, deduce, congiuntamente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il vizio di violazione di legge in ordine ai criteri di valutazione della prova nel processo penale; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile in quanto che le censure proposte si risolvono un non consentito riesame del merito;
Rilevato che sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 magg