Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenges to sentencing and legal application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Concetto Pitarà inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant challenged the application of Article 54 of the Penal Code and the severity of the imposed sentence, arguing against the lower court's logical evaluation of the facts. The court rejected these claims, finding the first-instance judgment sufficiently motivated and legally correct in its assessment of the acquired emergencies and the penalty measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 54 c.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when it is manifestly unfounded, specifically when it contradicts the logical and legal evaluation of facts by the court of first instance regarding the applicability of statutory provisions and the proportionality of the sentence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITARA' CONCETTO nato a CATANIA il 17/12/1977 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Concetto Pitarà avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato perchè per un verso replica profili di censura, quanto alla applicabilità alla specie dell'alt 54 cp, coerentemente disattesi dal giudice del merito all'esito di una valutazione logica, puntuale e giuridicamente corretta delle emergenze acquisite e perché, per altro verso, contrasta la misura della pena irrogata malgrado anche sul punto la sentenza gravata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.