Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of resistance elements and statute of limitations expiry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Silvestri inadmissible for being manifestly unfounded and time-barred. The lower courts found that threats made during vehicle seizure were insufficient to constitute resistance against qualified subjects and that the prosecution had expired after the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 157 c.p.; The appeal is inadmissible if the contested facts do not substantively constitute the alleged crime and if the statute of limitations has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a PALERMO il 20/09/1976 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Silvestri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in relazione alla contestata sussistenza dei tratti costitutivi della resistenza contestata ( in relazione alla funzionalità oppositiva delle minacce proferite, realizzate, secondo la conforme ricostruzione in fatto delle due sentenze di merito, all'atto della verbalizzazione del sequestro del mezzo, rivolgendo ai soggetti qualificati frasi coerentemente considerate idonee a coartarne la libertà d'azione) e manifestamente inconferente rispetto alla prescrizione siccome maturata dopo la sentenza di appello, resa indifferente dalla inammissibilità dell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.