Ordinanza — n. 26119/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/08/1988 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Polizzotto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perche profili di censura quanto alla configurabilità del rivendicato ravvedimento operoso e alla misura della pena già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti frutto di un puntuale scrutinio delle deduzioni difensive e immuni da incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso il 19 maggio 2023.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/08/1988 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Polizzotto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perche profili di censura quanto alla configurabilità del rivendicato ravvedimento operoso e alla misura della pena già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti frutto di un puntuale scrutinio delle deduzioni difensive e immuni da incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso il 19 maggio 2023.