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Ordinanza — n. 26117/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning on sentencing criteria and measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26117/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision sufficiently addressed the generic criticisms regarding sentencing criteria and the specific penalty measure. The appellant argued for a detailed explanation of the sentencing rationale, but the court found the appellate judgment's arguments adequate despite their brevity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal based on generic allegations of insufficient reasoning regarding sentencing criteria and the specific penalty measure is inadmissible if the lower court's decision, even if brief, has addressed and refuted the arguments with adequate argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of reasoning sentencing criteria penalty measure Corte di Cassazione procedural costs criminal procedure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nazaj Xhulio, nato in Albania il 23.09.1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che con i due motivi di ricorso si lamentano del tutto genericamente asseriti difetti di motivazione quanto ai rilievi prospettati in appello sui criteri di determinazione e sulla misura della pena applicata e che di contro la decisione gravata, seppur sinteticamente, in linea con la estrema genericità del motivo di appello, ha affrontato e disatteso le relative censure con argomentazione che deve ritenersi puntuale e adeguata; Ritenuto che alla Inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cpp, determinate come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/