Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements to support requested mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Falak Younes inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements. The appellant challenged a conviction for theft, arguing for mitigating circumstances that the lower court had already rejected based on his negative personality and prior record. The court ruled that the appeal merely reproduced previously dismissed arguments without providing new positive evidence to support the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms without specific factual elements or new arguments are inadmissible as they fail to overcome the finality of the judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Falak Younes, nato in Marocco il 09/02/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità ed, in particolare, circa l'assenza del ricorrente presso l'abitazione (cfr. pagg. 2, ultimo capoverso e 3, primo capoverso, della sentenza impugnata); che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e puntuale, là dove ha osservato che la negativa personalità, i precedenti penali e la gratuità della evasione erano ostativi alla concessione del beneficio.
In ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così