Ordinanza — n. 26112/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROTTESI SIRIO nato a ROMA il 01/09/1983 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sirio Grottesi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, legati alla inutilizzabilità della deposizione della teste Barbara Astrologo per l'asserita violazione degli artt.499, 500 e 514 cpp, ( inutilizzabilità) fondata su situazioni processuali solo affermate e, per quanto evidenziato nel ricorso, mai fatte valere al momento della assunzione dell'atto, oltre che smentita dal motivare della sentenza (quanto alla puntualità dell'acquisizione probatoria con riguardo alla lettura delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni in funzione delle contestazioni mosse dal Pubblico ministero) e inadeguatamente addotta (perché rassegnata senza evidenziare la decisività della prova assertivamente inutilizzabile rispetto al complessivo compendio probatorio valorizzato a sostegno del giudizio di responsabilità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROTTESI SIRIO nato a ROMA il 01/09/1983 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sirio Grottesi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, legati alla inutilizzabilità della deposizione della teste Barbara Astrologo per l'asserita violazione degli artt.499, 500 e 514 cpp, ( inutilizzabilità) fondata su situazioni processuali solo affermate e, per quanto evidenziato nel ricorso, mai fatte valere al momento della assunzione dell'atto, oltre che smentita dal motivare della sentenza (quanto alla puntualità dell'acquisizione probatoria con riguardo alla lettura delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni in funzione delle contestazioni mosse dal Pubblico ministero) e inadeguatamente addotta (perché rassegnata senza evidenziare la decisività della prova assertivamente inutilizzabile rispetto al complessivo compendio probatorio valorizzato a sostegno del giudizio di responsabilità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.