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Ordinanza — n. 26110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Senatore Alfonso, nato a Salerno 1'11/08/1992 avverso la sentenza del 02/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Anedètto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale con riferimento alla invocata nullità del decreto di citazione a giudizio non contenente l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, perché l'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. non costituisce una disposizione funzionale all'esercizio del diritto di difesa o all'attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma (cfr.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 26110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale con riferimento alla invocata nullità del decreto di citazione a giudizio non contenente l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, perché l'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. non costituisce una disposizione funzionale all'esercizio del diritto di difesa o all'attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma (cfr.

Parole chiave

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procedimento in contumacia abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali sospensione di pena ammende per infrazione procedurale evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Senatore Alfonso, nato a Salerno 1'11/08/1992 avverso la sentenza del 02/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Anedètto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale con riferimento alla invocata nullità del decreto di citazione a giudizio non contenente l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, perché l'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. non costituisce una disposizione funzionale all'esercizio del diritto di difesa o all'attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma (cfr.

Sez. 3, n. 35995 del 23/10/2020 - Rv. 280775). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec