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Ordinanza — n. 26109/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific arguments regarding recidiva and general mitigating circumstances are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the five-year recidiva rule and incorrectly denied general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first argument was too vague to be specific, and the second was unfounded since the statute explicitly prohibits granting such mitigation when recidiva is established.

Regesto Legislator

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Art. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is aspecific and fails to critically engage with the lower court's reasoning, or if the contested decision is manifestly unfounded based on explicit statutory prohibitions.

Parole chiave

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recidiva infraquinquennale attenuanti generiche inammissibilita ricorso vizio di motivazione codice penale italiano Corte di Cassazione spese processuali economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 69, fourth comma, cod. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPIO VINCENZO nato a CASERTA il 20/04/1999 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Vincenzo Principio, con il primo motivo di ricorso proposto, censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva infraquinquennale; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta compiutamente e criticamente con l'intero novero degli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta sussistenza della recidiva qualificata contestata alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata;

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva è parimenti manifestamente infondato; Rilevato che, infatti, la Corte di appello di Napoli ha congruamente rilevato che l'espresso divieto sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. non consente l'accoglimento della richiesta della difesa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 mag