Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINERVA ANTONIO nato a CREMA il 25/01/1973 DE MARCO GIULIO nato a NAPOLI il 05/04/1962 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Antonio Minerva, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati satellite avvinti dalla continuazione; Considerato, che tale motivo si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della regiudicanda in sede di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati satellite avvinti dalla continuazione; Considerato, che tale motivo si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della regiudicanda in sede di legittimità;

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione adeguamento della pena sanzioni penali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
Rilevato, infatti, che la Corte di appello in sede di rinvio ha motivato congruamente gli aumenti di pena, peraltro operati in misura minimale, in ragione della ritenuta continuazione in considerazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINERVA ANTONIO nato a CREMA il 25/01/1973 DE MARCO GIULIO nato a NAPOLI il 05/04/1962 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Antonio Minerva, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati satellite avvinti dalla continuazione; Considerato, che tale motivo si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della regiudicanda in sede di legittimità;

Rilevato, infatti, che la Corte di appello in sede di rinvio ha motivato congruamente gli aumenti di pena, peraltro operati in misura minimale, in ragione della ritenuta continuazione in considerazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della personalità dell'imputato, quale emersa dalle condotte illecite poste in essere, e dei numerosi precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, inoltre, che Giulio De Marco, con unico motivo, censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di rinvio;

Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 (dep. 2019), Malventi, Rv. 274828-01);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso