Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already decided merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cirino Fichera inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations regarding the subjective element of the crime and the defense of necessity, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review because the lower court had already provided logical and coherent reasoning on the facts and legal qualifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA CIRINO nato a LENTINI il 07/09/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Cirino Fichera, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato e sulla sussistenza della scriminante dello stato di necessità; Considerato, che tale motivo è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata integrazione della causa di giustificazione dello stato di necessità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che, il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la censura non considera tutti i possibili profili utili a legittimare l'applicabilità della disposizione in questione limitando la relativa prospettazione al solo profilo della intensità del dolo, profilo peraltro deprivato di rilievo sulla base di un ragionamento inferenziale che muove da un presupposto in fatto (l'esigenza del ricorrente di recarsi in ospedale) che non ha trovato riscontro nella ricostruzione della regiudicanda operata dai giudici del merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1