Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Giuseppe Puglisi, con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in considerazione delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della gravità del reato commesso per non onorare indebito, ha non incongruamente ritenuto che l'imputato non si asterrà dalla commissione di ulteriori reati;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'asserito travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di calunnia, si risolve in un inammissibile sollecitazione a un nuovo esame di merito della regiudicanda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro l'integrità sessuale sincero pentimento concussione reati contro l'onore azione civile colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Giuseppe Puglisi, con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in considerazione delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della gravità del reato commesso per non onorare indebito, ha non incongruamente ritenuto che l'imputato non si asterrà dalla commissione di ulteriori reati;

Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'asserito travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di calunnia, si risolve in un inammissibile sollecitazione a un nuovo esame di merito della regiudicanda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 mag