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Ordinanza — n. 26100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MORIS FRANCESCO nato a TARANTO il 14/05/1992 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Francesco Moris Rizzo, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i singoli reati in applicazione della disciplina della continuazione; Rilevato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, in sede di rinvio, ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in considerazione dei criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 627, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i singoli reati in applicazione della disciplina della continuazione; Rilevato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, in sede di rinvio, ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in considerazione dei criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen.;

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda calcolo dell'indennità risarcitoria impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MORIS FRANCESCO nato a TARANTO il 14/05/1992 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Francesco Moris Rizzo, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i singoli reati in applicazione della disciplina della continuazione; Rilevato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, in sede di rinvio, ha congruamente motivato il proprio apprezzamento in considerazione dei criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen.;

Ritenuto, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 mag