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Ordinanza — n. 26099/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive of already rejected arguments by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamed Hirish inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of procedural and substantive criminal law regarding the definition of the restrictive title and the mental state required for the crime. The court ruled that these grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Milan with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible when its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive grounds appeal inadmissible appeal cassation restrictive title violation criminal intent assessment procedural violation claim obbligo di articolare le censure esame delle censure formali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 521 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIRISH HAMED nato a MILANO il 22/06/1989 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti da Hamed Hirish risultano tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato invero, che, il primo motivo, con il qu&e si censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto la difesa non ha mai contestato la sussistenza e la stessa conoscenza del titolo restrittivo violato dalla condotta in contestazione, sicché la non puntuale individuazione dello stesso in seno all'imputazione ha finito per lasciare inalterate le prerogative difensive del prevenuto, compiutamente edotto quanto alle connotazioni essenziali dell'accusa;

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo - afferente alla sussistenza dell'elemento psicologico - è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha congruamente dato conto della sufficienza della consapevolezza da parte dell'agente dello stato detentivo e della volontà di allontanarsi senza autorizzazione, certamente riscontrabili in capo al ricorrente, nonché dell'irrilevanza, ai fini del dolo, dei motivi giustificativi addotti rispetto all'allontanamento; Considerato, infine, che, quanto al terzo motivo di ricorso - con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - la Corte d'appello, con congrua motivazione, ha fondato l'esclusione della causa di non punibilità sulla base delle modalità della condotta, dimostrative altresì di una particolare intensità del dolo dal momento che il ricorrente, per impedire l'accertamento del proprio stato detentivo, ha declinato false generalità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso