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Ordinanza — n. 26098/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and lack of specific legal arguments under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The territorial court had already provided a logical and complete reasoning regarding the defendant's liability for aggravated injuries, effectively refuting the defense's claim of insufficient motivation. The appellate court rejected the appeal because the grounds raised were generic and not specifically deduced in the appeal against the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic complaints or failure to identify unexamined points of the appeal render the recourse inadmissible.

Parole chiave

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generic grounds appeal lack of specific arguments inadmissible criminal appeal insufficient motivation defense Code of Criminal Procedure circostanze aggravanti o attenuanti peggioramento di uno stato anteriore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Visti i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato etitenuto che entrambe le impugnazioni riposano su motivi genericamente dedotti e comunque non consentiti in sede di legittimità. Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno della responsabilità per i fatti ascritti al prevenuto, smentendo apertamente il difetto integrale di motivazione eccepito dalla difesa Albanese (che non ha evidenziato del resto quali siano i profili dell'appello non esaminati dal giudice del gravame) e disattendendo puntualmente le ragioni di critica ribadita da entrambe le impugnazioni in questa sede, avuto riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art 336 oltre che in relazione alle lesioni di cui al capo b) quanto alla finalità e alla funzionalità oppositiva della violenza , verbale e fisica, tenuta nell'occasione, all'attività d'ufficio resa dalle persone offese, compreso il Di Bartolo attinto dalla condotta violente di cui al capo b), agli estremi in fatto e diritto delle lesioni, coerentemente ritenute nelle forme aggravate ex art 576, commi 1 e 5 bis cp.

Il tutto alla luce di una coerente e compiuta valutazione in concreto degli elementi emersi dagli atti prodotti dalla polizia giudiziaria (verbali e annotazioni di servizio, registrazioni video delle telecamere di sorveglianza), non superata dalle generiche doglianze difensive. Ritenuto, infine, per quanto concerne l'omessa motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che il motivo, oltre che generico, non risulta dedotto nell'innpugnazione del giudizio d'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend