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Ordinanza — n. 26097/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26097/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26097/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRONI MARIO nato a MILANO il 18/09/1962 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Mario Negroni, con il primo motivo, deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, in quanto la denuncia presentata dall'imputato non avrebbe comportato l'effettiva apertura di un procedimento penale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549-01);

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 26097/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle deposizioni dei testi Tiraboschi, Cavalli De Maria, Rivoltella e Piva, e il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 367 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del dolo dell'imputato, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a pervenire a un nuovo esame di merito delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine per furto denuncia spontanea assunzione di prove a titolo cautelare reticenza dolosa dei difetti presentazione di denunce penali alibi

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle deposizioni dei testi Tiraboschi, Cavalli De Maria, Rivoltella e Piva, e il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 367 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRONI MARIO nato a MILANO il 18/09/1962 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Mario Negroni, con il primo motivo, deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, in quanto la denuncia presentata dall'imputato non avrebbe comportato l'effettiva apertura di un procedimento penale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549-01);

Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle deposizioni dei testi Tiraboschi, Cavalli De Maria, Rivoltella e Piva, e il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 367 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del dolo dell'imputato, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a pervenire a un nuovo esame di merito delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19