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Ordinanza — n. 26093/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Diana Djordjevic's appeal inadmissible for failing to provide specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of law and illogical motivation regarding the dismissal of her appeal, but the court found the argument apodictic and non-comparative. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not critically confront the reasoning of the decision under review and instead constitute a mere general condemnation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity cassation procedure critique of reasoning apodictic criticism procedural costs manifest illogic motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC DIANA nato il 28/01/1992 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; Ritenuto che, con unico motivo, Diana Djordjevic si duole della violazione di legge e del vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non Si confronta criticamente con la motivazione' della decisione impugnata e si risolve in una mera censura apodittica alla stessa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente