Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already decided merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Lamanna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding non-punishability, contraventional integration, and sentencing circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Milan. Consequently, the court refused to re-examine the merits, ruling that the lower court's decision on violence and credibility was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible and resolve into a request for a renewed examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA IVAN nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da Ivan Lamanna, volto a dedurre congiuntamente la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e si risolve in un rinnovato esame del merito della regiudicanda;
Considerato, infatti, che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del requisito della violenza nonché alla legittimità dell'operato degli agenti intervenuti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo proposto, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'integrazione della fattispecie contravvenzionale contestata, che si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame del merito e non si confronta con il rilievo della Corte di appello che ha ritenuto non credibile la versione offerta dalla difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
Considerato, da ultimo, che il terzo motivo proposto, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - Rv. 282693) (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso