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Ordinanza — n. 26087/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michele Cannata's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Cannata argued that the lower court failed to apply the recidivism provision regarding his social service placement, but the court noted this issue was not raised during the first instance proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the illegality of the conviction assessment could only be contested via a cassation appeal, not a separate recourse.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of illegality regarding the assessment of convictions was not raised in the first instance proceedings.

Parole chiave

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recidivism provision inadmissible appeal first instance omission cassation recourse social service placement court costs award procedural violation assistenza sociale retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATA MICHELE nato a VIBO VALENTIA il 22/07/1981 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Michele Cannata deduce, con unico motivo di ricorso, la mancata disapplicazione della recidiva contestata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto solo con il ricorso per cassazione è stata dedotta l'illegittimità della valutazione delle condanne di cui ai numeri 2 e 4 del certificato del casellario, in ragione dell'esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 20