Italian Supreme Court dismisses appeal claiming non-prosecution cause under Art. 131 bis Penal Code due to insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Marotta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marotta argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause for minor offenses under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the Court of Appeal's reasoning sufficient, logical, and fully addressing the defense's arguments regarding the minor nature of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal alleging non-application of the non-prosecution cause for minor offenses is inadmissible when the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense's submissions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GIUSEPPE nato a EBOLI il 03/02/1993 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Marotta deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha fatto buon governo delle coordinate normative e dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lieve entità del fatto e la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 3-7 della sentenza), tale da portare il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio