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Ordinanza — n. 25954/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to prove negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mangano Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected the claim of negligence regarding the vehicle's custody and the sentencing calculation, noting the appellant's prior record and the circumstances of the loss. The Supreme Court upheld this decision because the appellant's arguments were merely repetitions of previously refuted points without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive arguments that have already been legally refuted by the court of first instance or appeal, failing to introduce new elements or correct legal errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments negligence custody sentencing mitigation prior criminal record court costs award confiscation order sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 335 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO SALVATORE nato a PALERMO il 21/10/1971 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mangano Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 335 cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento alla negligenza del ricorrente che aveva custodito il mezzo in luogo inadeguato e differente da quello comunicato all'atto dell'affidamento; osservato che anche il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è stato attentamente confutato dai Giudici di merito che, oltre ad aver apprezzato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, hanno ritenuto significativi i precedenti che gravano sul ricorrente e, ex art. 133 cod. pen., la grave condotta concretizzatasi con la perdita del mezzo avvenuta dopo l'emissione del provvedimento di confisca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il